AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 5^
Si comunica che, ai sensi delle CC.MM. n. 88 del 18.10.2012, n. 90 del 26/10/07, n. 77 del 25/09/08, n. 85 del 15ottobre 2009, n. 85 del 13 ottobre 2010, la n. 95 del 24/10/2011 l’O. M. 0017676 del 12-10-2018 e, ogni studente dovrà provvedere immancabilmente entro mercoledì 28 novembre 2018 alla consegna in segreteria (attraverso i rappresentanti di classe) dei sottoelencati documenti necessari per l’ammissione agli esami di Stato per l’anno scolastico 2018/2019:
1. Domanda di ammissione
2. Ricevuta del versamento di € 12,09 - per tassa d’esame, sul c/c postale 1016 intestato a AGENZIA DELLE ENTRATE- TASSE SCOLASTICHE.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 200, T. U. n° 297/94, gli alunni che hanno beneficiato dell’esonero per merito, per reddito o per appartenenza a categorie speciali (cittadino straniero, figli di mutilati o invalidi per cause di servizio o di lavoro) dal pagamento della tassa scolastica al momento dell’iscrizione alla classe di attuale frequenza, possono produrre istanza di esonero anche per la tassa di ammissione all’esame di Stato.
I candidati interni che cessino la frequenza delle lezioni dopo il 31/01/19 e prima del 15/03/19 ed intendano partecipare all’esame di stato in qualità di candidati esterni, debbono presentare la domanda al Direttore Generale dell’USR per l’Emilia Romagna entro il 20/03/19.
I rappresentanti di classe dovranno:
- provvedere alla consegna entro il termine stabilito di tutto il materiale sistemato in ordine alfabetico.(si raccomanda la massima puntualità)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco Molinelli
Classe 5° A CLASSICO
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Classe 5° A LINGUSTICO
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Classe 5° A SC. UMANE
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Classe 5° B CLASSICO
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Classe 5° B LINGUISTICO
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Classe 5° B SC. UMANE
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Classe 5° A LES
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Classe 5° C LINGUISTICO
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Classe 5° C SC. UMANE
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Classe 5° D LINGUISTICO
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Classe 5° D SC. UMANE
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Stralcio della Nota MIUR prot. 17676 del 12/10/2018
O M I S S I S
l.REQUISITI RICHIESTI
LA Candidati interni
l.A.a Studenti dell'ultima classe (termine presentazione domande: 30 novembre 2018)
Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono ammessi a sostenere l'esame di
Stato in qualità di candidati interni gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di
istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.
L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal
dirigente scolastico o da suo delegato.
E' ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 2491, lo studente in possesso dei seguenti requisiti:
- votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con
l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a
sei decimi.
Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di
classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella
relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per gli studenti che si sono avvalsi
dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 7512; anche il voto espresso dal docente per le attività
alternative, per gli studenti che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio
motivato iscritto a verbale;
- frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 14,comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 1223•
l
La circolare ministeriale 4 marzo 2011, n. 20, concernente "Validità dell'anno scolastico per la valutazione
degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado - Artt. 2 e 14 d.P.R. 122/2009", fornisce
indicazioni finalizzate a una corretta applicazione, in particolare, dell'articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 giugno 2009, n.1224•
La citata nota precisa che la base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il
monte ore di lezioni, che consiste - come previsto dal predetto articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 122 del
2009 - nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.
La suddetta circolare prevede, a titolo indicativo e nel rispetto dell'autonomia scolastica, alcune tipologie di
assenze dovute a situazioni apprezzabili ai fini delle deroghe.
La predetta c.m. n. 20 del 20Il prevede per le scuole alcuni adempimenti finalizzati ad agevolare la
conoscenza tempestiva da parte delle famiglie della presenza scolastica degli studenti.
A tal fine, all'inizio dell'anno scolastico le istituzioni scolastiche comunicano a ogni studente e alla sua
famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da
assicurare per la validità dell'anno. Le istituzioni scolastiche pubblicano, altresì, all'albo dell'istituto le
deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti. Le scuole devono fornire, secondo una periodicità
definita autonomamente da ciascuna istituzione scolastica e comunque prima degli scrutini intermedi e finali,
informazioni puntuali a ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata
conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.
Dell'accertamento del mancato conseguimento del limite minimo di frequenza e della eventuale
impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione all'esame di Stato si dà atto, in sede di scrutinio
finale, mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe.
Si rammenta che i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali e i coordinatori delle attività
didattiche delle scuole paritarie sono responsabili dell'attività di puntuale controllo delle assenze, anche con
riferimento agli studenti trasferitisi in corso d'anno da una istituzione scolastica a un'altra previo nulla osta.
In particolare, per questi ultimi i dirigenti scolastici e i coordinatori acquisiscono e trasmettono alle
commissioni di esame anche tutta la documentazione utile per la ricostruzione di una regolare carriera
scolastica.
Secondo quanto disposto dall'articolo 13, comma 3, del d.lgs. 62 del 2017, sono equiparati ai candidati
interni gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di «Tecnico», conseguito nei percorsi
del Sistema di istruzione e formazione professionale, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale
previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese
stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le Regioni o Province autonome.