¨ Ai Docenti
¨ Ai docenti incaricati delle sostituzioni
¨ All’ Ufficio Personale
¨ Al Sito
La presente circolare dà indicazioni relativamente alla richiesta o comunicazione di assenza dal servizio e alla sostituzione in caso di assenza per brevi periodi (da qualche giorno fino a un’ora) quando non è possibile procedere, sia per ovvie ragioni temporali sia per disposizioni normative, alla nomina di un supplente.
Lo scopo delle indicazioni date è quello di evitare spiacevoli disguidi, con particolare riferimento ai riflessi delle assenze del personale docente sul buon andamento del servizio offerto agli studenti.
COMUNICAZIONI DI ASSENZA – RICHIESTE DI PERMESSI, CONGEDI ETC..
L’assenza, per malattia o altri motivi non già precedentemente prevista e quindi notificata alla scuola, deve essere tassativamente comunicata alla scuola telefonando entro le 7.45 , qualunque sia l'orario in cui in quella giornata il docente dovrebbe prendere servizio.
Chi usufruisce di permessi per motivi personali, maternità, lutto, matrimonio, congedo parentale, legge 104, concorsi, diritto allo studio deve produrre normalmente comunicazione scritta con congruo anticipo. In particolare per i permessi della legge 104 l’interessato è invitato a comunicare al dirigente le assenze dal servizio se possibile con programmazione preventiva mensile, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa correlata.
Le assenze per permesso breve (entro la metà dell’orario giornaliero e comunque non più di due ore) vanno richieste con almeno tre giorni di anticipo e possono essere autorizzate, come ricorda il contratto, “compatibilmente con le esigenze di servizio”, dunque solo previa verifica da parte del Dirigente dell’effettiva possibilità di sostituzione dopo che si sia provveduto a quella di altri docenti legata a istituti contrattuali sui quali non si esercita la discrezionalità del DS (malattia, permessi per motivi personali, maternità, lutto, matrimonio, congedo parentale, legge 104, concorsi, diritto allo studio). Le ore di assenza breve devono essere recuperate, recita il contratto, “entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso” e “il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso”.
SOSTITUZIONE DEI DOCENTI ASSENTI
Ogni docente, prima di iniziare la propria attività giornaliera di lezione, è tenuto a verificare nell’apposito foglio delle sostituzioni la presenza di ore di sostituzione a suo carico e firmare; la comunicazione contenuta nel foglio delle sostituzioni costituisce disposizione temporanea di servizio per il docente interessato che integra quella permanente desumibile dall’orario scolastico.
I docenti assenti vanno sostituiti prioritariamente da docenti che, avendo fatto ricorso al permesso breve, sono tenuti alla restituzione di ore o da docenti con ore di cattedra a disposizione; secondariamente la sostituzione ricade su docenti che per temporanea e concomitante assenza della classe o, nel caso di quelli di sostegno, dello studente di riferimento (si veda comunque più avanti) non siano impegnati; in terza battuta sui docenti che si siano resi disponibili a effettuare ore di sostituzione dei colleghi assenti a pagamento.
Se non è possibile provvedere alla sostituzione con una delle modalità di cui al precedente paragrafo, al fine di garantire la dovuta vigilanza, che per la scuola costituisce obbligo contrattuale all’atto dell’accoglimento dell’iscrizione di uno studente, gli alunni della classe possono essere suddivisi in piccoli gruppi assegnati ad altrettante classi. Il docente della classe ospitante annota in tal caso nel registro i nominativi degli studenti in questione e la durata della permanenza nella classe, come da indicazioni nel foglio delle sostituzioni. La ripartizione nelle varie classi ospitanti terrà conto dell’ampiezza delle aule e del numero degli studenti.
Il docente di sostegno, come desumibile dalle Linee Guida sull’integrazione, dalla circolare ministeriale 9839/2010, da circolari e note di vari Uffici Scolastici, solo in caso di assenza dell'alunno/a che segue e solo nell’impossibilità di procedere con le altre soluzioni sopra ricordate sostituirà prioritariamente i colleghi di sostegno assenti, secondariamente i colleghi curriculari. Rimarrà tuttavia nella classe di assegnazione, anche in assenza dell’alunno/a disabile, qualora siano state precedente programmate con il docente di materia attività che ne richiedano la presenza. Non è possibile trasferire, in caso di assenza del suo docente di sostegno, la cura di uno studente disabile ad altro docente di sostegno chiedendo a quest’ultimo di lasciare temporaneamente quella dello studente disabile affidatogli se presente a scuola. Può essere utilizzato in sostituzione di un docente di sostegno un docente curriculare che, se necessario, si avvarrà dell’assistenza di un collaboratore scolastico.
USCITE DIDATTICHE CITTADINE
Per le uscite didattiche cittadine, salvo casi particolari (ad es. una classe poco rispettosa delle regole, di difficile gestione) , può essere sufficiente anche in solo accompagnatore. Deve comunque esserci un altro docente accompagnatore di sostegno in presenza di alunno disabile.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Molinelli