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CIRCOLARI

LICEO CLASSICO "G.B. MORGAGNI"
Viale Roma, 1/3 – 47122 FORLI' – Tel. 0543/404140 – Fax 0543/60453
CODICE FISCALE: 92038740400 PEC: fopc04000v@pec.istruzione.it
e mail: fopc04000v@istruzione.it WEB: www.morgagni.cloud

Circolare in evidenza! Oggetto: Iscrizioni Esami di Stato A.S. 2018/2019.

Numero/Protocollo: 176
Data: 06/11/2018
Data di inserimento: 06/11/2018 12:02:17 (Data ultima modifica: 06/11/2018 12:02:54)
Destinatari:  Genitori
Sede/i: Liceo Classico "G.B. Morgagni"

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 5^

 


 

            Si comunica che, ai sensi delle CC.MM. n. 88 del 18.10.2012, n. 90 del 26/10/07, n. 77 del 25/09/08, n. 85 del 15ottobre 2009, n. 85 del 13 ottobre 2010, la n. 95 del 24/10/2011 l’O. M. 0017676 del 12-10-2018 e, ogni studente dovrà provvedere immancabilmente entro mercoledì 28 novembre 2018 alla consegna in segreteria (attraverso i rappresentanti di classe) dei sottoelencati documenti necessari per l’ammissione agli esami di Stato per l’anno scolastico 2018/2019:

 

1.      Domanda di ammissione

2.      Ricevuta del versamento di € 12,09 - per tassa d’esame, sul c/c postale 1016 intestato a AGENZIA DELLE ENTRATE-  TASSE SCOLASTICHE.

 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 200, T. U. n° 297/94, gli alunni che hanno beneficiato dell’esonero per merito, per reddito o per appartenenza a categorie speciali (cittadino straniero, figli di mutilati o invalidi per cause di servizio o di lavoro) dal pagamento della tassa scolastica al momento dell’iscrizione alla classe di attuale frequenza, possono produrre istanza di esonero anche per la tassa di ammissione all’esame di Stato.

 

I candidati interni che cessino la frequenza delle lezioni dopo il 31/01/19 e prima del 15/03/19 ed intendano partecipare all’esame di stato in qualità di candidati esterni, debbono presentare la domanda al Direttore Generale dell’USR per l’Emilia Romagna entro il 20/03/19.

 

I rappresentanti di classe dovranno:

-          provvedere alla consegna entro il termine stabilito di tutto il materiale sistemato in ordine alfabetico.(si raccomanda la massima puntualità)

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Marco Molinelli

 

Classe 5° A CLASSICO

 

__________________________

Classe 5° A LINGUSTICO

 

___________________________

Classe 5° A SC. UMANE

 

____________________________

Classe 5° B  CLASSICO

__________________________

Classe 5° B LINGUISTICO

 

___________________________

Classe 5° B SC. UMANE

 

_____________________________

Classe 5° A LES

_________________________

Classe 5° C LINGUISTICO

 

__________________________

Classe 5° C SC. UMANE

 

______________________________

 

Classe 5° D LINGUISTICO

 

__________________________

Classe 5° D SC. UMANE

 

_______________________________

 

 

Stralcio della Nota MIUR prot. 17676 del 12/10/2018

O M I S S I S

l.REQUISITI RICHIESTI

LA Candidati interni

l.A.a  Studenti dell'ultima classe (termine presentazione domande: 30 novembre 2018)

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono ammessi a sostenere l'esame di

Stato in qualità di candidati interni gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di

istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.

L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal

dirigente scolastico o da suo delegato.

E' ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente

della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 2491, lo studente in possesso dei seguenti requisiti:

- votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con

l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a

sei decimi.

Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di

classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella

relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per gli studenti che si sono avvalsi

dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del

Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 7512; anche il voto espresso dal docente per le attività

alternative, per gli studenti che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio

motivato iscritto a verbale;

- frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto

dall'articolo 14,comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 1223•

l

 

La circolare ministeriale 4 marzo 2011, n. 20, concernente "Validità dell'anno scolastico per la valutazione

degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado - Artt. 2 e 14 d.P.R. 122/2009", fornisce

indicazioni finalizzate a una corretta applicazione, in particolare, dell'articolo 14 del decreto del Presidente

della Repubblica 22 giugno 2009, n.1224•

La citata nota precisa che la base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il

monte ore di lezioni, che consiste - come previsto dal predetto articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 122 del

2009 - nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.

La suddetta circolare prevede, a titolo indicativo e nel rispetto dell'autonomia scolastica, alcune tipologie di

assenze dovute a situazioni apprezzabili ai fini delle deroghe.

La predetta c.m. n. 20 del 20Il prevede per le scuole alcuni adempimenti finalizzati ad agevolare la

conoscenza tempestiva da parte delle famiglie della presenza scolastica degli studenti.

A tal fine, all'inizio dell'anno scolastico le istituzioni scolastiche comunicano a ogni studente e alla sua

famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da

assicurare per la validità dell'anno. Le istituzioni scolastiche pubblicano, altresì, all'albo dell'istituto le

deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti. Le scuole devono fornire, secondo una periodicità

definita autonomamente da ciascuna istituzione scolastica e comunque prima degli scrutini intermedi e finali,

informazioni puntuali a ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata

conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.

Dell'accertamento del mancato conseguimento del limite minimo di frequenza e della eventuale

impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione all'esame di Stato si dà atto, in sede di scrutinio

finale, mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe.

Si rammenta che i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali e i coordinatori delle attività

didattiche delle scuole paritarie sono responsabili dell'attività di puntuale controllo delle assenze, anche con

riferimento agli studenti trasferitisi in corso d'anno da una istituzione scolastica a un'altra previo nulla osta.

In particolare, per questi ultimi i dirigenti scolastici e i coordinatori acquisiscono e trasmettono alle

commissioni di esame anche tutta la documentazione utile per la ricostruzione di una regolare carriera

scolastica.

Secondo quanto disposto dall'articolo 13, comma 3, del d.lgs. 62 del 2017, sono equiparati ai candidati

interni gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di «Tecnico», conseguito nei percorsi

del Sistema di istruzione e formazione professionale, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale

previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese

stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le Regioni o Province autonome.

 

 
Scrivente: Utente non disponibile
Responsabile pratica: Dirigente Scolastico

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