La presente circolare dà indicazioni relativamente alla richiesta o comunicazione di assenza dal servizio e alla sostituzione in caso di assenza per brevi periodi (da qualche giorno fino a un’ora) quando non è possibile procedere, sia per ovvie ragioni temporali sia per disposizioni normative, alla nomina di un supplente.
Lo scopo delle indicazioni date è quello di evitare spiacevoli disguidi, con particolare riferimento ai riflessi delle assenze del personale docente sul buon andamento del servizio offerto agli studenti.
COMUNICAZIONI DI ASSENZA — RICHIESTE DI PERMESSI, CONGEDI ETC..
L'assenza, per malattia o altri motivi, anche se precedentemente notificata alla scuola via email, deve essere sempre tassativamente comunicata alla scuola telefonando entro le 7.40 e assolutamente non oltre, qualunque sia l'ora in cui in quella giornata il docente dovrebbe prendere servizio. La richiesta di rammentare con una telefonata la comunicazione di assenza precedentemente inviata via email o in altro modo comunicata nasce dalla necessità di evitare il rischio, sempre possibile, che l’email sfugga alla lettura e che ci si trovi impreparati a predisporre la sostituzione.
Chi usufruisce di permessi per motivi personali, maternità, lutto, matrimonio, congedo parentale, legge 104, concorsi, diritto allo studio deve produrre normalmente comunicazione scritta con congruo anticipo. In particolare, per i permessi della legge 104 l’interessato è chiamato a comunicare al dirigente le assenze dal servizio se possibile con programmazione preventiva mensile, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa correlata.
Le assenze per permesso breve (entro la metà dell’orario giornaliero e comunque non più di due ore) vanno richieste con almeno tre giorni di anticipo e possono essere autorizzate, come ricorda il contratto, ‘compatibilmente con le esigenze di servizio”, dunque solo previa verifica da parte del Dirigente dell’effettiva possibilità di sostituzione dopo che si sia provveduto a quella di altri docenti legata a istituti contrattuali sui quali non si esercita la discrezionalità del DS (malattia, permessi per motivi personali, maternità, lutto, matrimonio, congedo parentale, legge 104, concorsi, diritto allo studio). Le ore di assenza breve devono essere recuperate, recita il contratto, “entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso” e “il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso”.
SOSTITUZIONE DEI DOCENTI ASSENTI
Ogni docente, prima di iniziare la propria attività giornaliera di lezione, è tenuto a verificare nell’apposito foglio delle sostituzioni, stampato in duplice copia per favorirne la lettura evitando assembramento, la presenza di ore di sostituzione a suo carico e firmare; la comunicazione contenuta nel foglio delle sostituzioni costituisce disposizione temporanea di servizio per il docente interessato che integra quella permanente desumibile dall’orario scolastico.
I docenti assenti vanno sostituiti prioritariamente da docenti che, avendo fatto ricorso al permesso breve, sono tenuti alla restituzione di ore o da docenti con ore di cattedra a disposizione: secondariamente la sostituzione ricade su docenti che per temporanea e concomitante assenza della classe o, nel caso di quelli di sostegno, dello studente di riferimento (si veda comunque più avanti) non siano impegnati; in terza battuta sui docenti che si siano resi disponibili a effettuare ore di sostituzione dei colleghi assenti a pagamento. In caso di non disponibilità di personale docente, la classe sarà affidata alla sorveglianza di un collaboratore scolastico
Il docente di sostegno, come desumibile dalle Linee Guida sull’integrazione, dalla circolare ministeriale 9839/2010, da circolari e note di vari Uffici Scolastici, solo in caso di assenza dell'alunno/a che segue e solo nell’impossibilità di procedere con le altre soluzioni sopra ricordate sostituirà prioritariamente i colleghi di sostegno assenti, secondariamente i colleghi curriculari. Rimarrà tuttavia nella classe di assegnazione, anche in assenza dell’alunno/a disabile, qualora siano state precedente programmate con il docente di materia attività che ne richiedano la presenza. Non è possibile trasferire, in caso di assenza del suo docente di sostegno, la cura di uno studente disabile ad altro docente di sostegno chiedendo a quest’ultimo di lasciare temporaneamente quella dello studente disabile affidatogli se presente a scuola. E’ possibile, inoltre, nei casi indicati dalla referente Lambelli alla commissione sostituzioni, che, qualora sia assente il docente di sostegno, lo studente affidatogli rimanga in classe con il docente curriculare o sia affidato ad altro docente di sostegno presente nel laboratorio per attività con il proprio studente di riferimento. Può essere utilizzato in sostituzione di un docente di sostegno un docente curriculare che, se necessario, si avvarrà dell’assistenza di un collaboratore scolastico.
Si ricorda ai docenti che svolgono la sostituzione di firmare la sostituzione stessa nel registro della classe ove questa viene effettuata.
TRASCRIZIONE SUL REGISTRO DI CLASSE DELLA COMUNICAZIONE RELATIVA A INGRESSO POSTICIPATO O USCITA ANTICIPATA
Si richiama l’attenzione di tutti i docenti sul fatto che all’arrivo delle comunicazioni di cui al titolo del paragrafo occorre non solo comunicarlo verbalmente alla classe, ma anche trascrivere il contenuto nel registro di classe.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Molinelli
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3
del D. Lgs. n. 39/1993